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17:16:00
Consiglio regionale: approvata la legge in materia di promozione dell'attività degli enti di Terzo settore
Tra i compiti del Tavolo anche quello dell'Osservatorio regionale del Terzo settore



Approvato all’unanimità con 28 voti favorevoli il disegno di legge contenente le disposizioni in materia di promozione dell’attività degli enti di Terzo settore.
La legge si inserisce nel percorso della riforma nazionale del Terzo Settore, avviata con la legge delega n.106/2016.
La Riforma del Terzo settore ha codificato un vero e proprio diritto del Terzo settore, quale diritto speciale, avente piena legittimazione costituzionale, che – con riferimento ai rapporti fra ETS ed enti pubblici – viene posto in posizione equi-ordinata rispetto alla disciplina generale in materia di contratti pubblici ex art. 6 del D. lgs. 36/2023 e trova spazi, innovativi ed originali, nell’ambito dell’affidamento e della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e segnatamente nell’ art. 18 del d. lgs. n. 201/2022, disciplina generale in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, in attuazione della legge delega n. 118/2022. 
Con questo testo normativo la Regione Puglia ha inteso declinare il diritto del Terzo settore nell’ambito delle materie di competenza, introducendo una disciplina specifica per promuovere e sostenere il ruolo e la funzione degli enti del terzo settore operanti nel territorio regionale e nell’ambito della relazione con gli enti territoriali, coordinandola con la legislazione, generale e di settore, vigente.
In Regione Puglia risultano iscritti per trasmigrazione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) al 21 dicembre 2023, 4.407 enti di cui 1.911 Organizzazioni di Volontariato e 2.496 Associazioni di Promozione Sociale, cui si aggiungono 1.739 nuove iscrizioni al RUNTS così suddivise: 381 ODV, 1.047 APS, 12 enti filantropici, 4 società di mutuo soccorso e 295 altri enti del terzo settore. A questi enti vanno aggiunte 2.316 imprese sociali, per un totale in Puglia di 8.462 enti del terzo settore. Il no profit si occupa di cultura, sport, ricreazione, assistenza sociale, protezione civile, istruzione e ricerca, filantropia, sanità, sviluppo economico, coesione sociale, servizio civile, cooperazione e solidarietà internazionale ed è in grado di offrire risposte ai bisogni delle comunità e al tempo stesso di disegnare percorsi di innovazione culturale, economica e sociale.
Il testo approvato si articola in cinque Titoli e lo scopo dell’intervento normativo è l’adozione di una legislazione organica di attuazione del codice del Terzo Settore, focalizzando l’attenzione sul rapporto fra pubblica amministrazione e Terzo settore, anche nella logica della valorizzazione dei beni pubblici inutilizzati e dell’amministrazione condivisa, ponendo particolare attenzione all’istituzione di organismi di rappresentanza e di partecipazione. 
La legge fissa le finalità e i principi comuni e chiarisce l’oggetto della disciplina, cioè la promozione e il sostegno alle attività svolte dagli ETS, anche in rapporto con gli enti pubblici. 
Viene, inoltre, precisato che restano ferme le disposizioni, statali e regionali, in materia di partecipazione civica, nonché i principi dell’ordinamento giuridico in materia di coinvolgimento dei cittadini, singoli e associati in forme non riconducibili alle forme di ETS come codificate nel successivo articolato legislativo. 
Si precisa anche l’ambito soggettivo di applicazione della legge: oltre agli ETS iscritti nel RUNTS, per quanto attiene agli enti pubblici, è specificato che si applica alla Regione e ai suoi enti strumentali, compreso il SSR e alle istituzioni territoriali, in ragione del principio di autonomia. 
Al fine di sostenere ed agevolare l’applicazione della disciplina, la Regione sostiene l’attività degli enti locali mediante l’emanazione di apposite linee guida e percorsi di formazione. 
Sono disciplinati i rapporti di partenariato fra enti pubblici ed enti di Terzo settore. In particolare, vengono stabiliti principi comuni applicabili ai procedimenti di co-programmazione, di co-progettazione e delle convenzioni con APS (Associazioni di promozione sociale) e con OdV (Organizzazioni di volontariato) con l’obiettivo di rendere chiara l’applicazione di questi strumenti, coinvolgendo anche soggetti diversi dagli enti di Terzo settore, nelle forme e con i limiti ivi previsti.
Sono introdotte misure di sostegno e di promozione degli enti di Terzo settore e, segnatamente, in materia di accesso al Fondo sociale europeo e agli altri fondi comunitari, in materia di governo del territorio, in materia di valorizzazione dei beni e delle attività culturali ed, infine, con la previsione di un’Assemblea regionale del Terzo settore. 
Vengono dettate delle disposizioni in tema di rappresentanza e reti associative del Terzo settore. In particolare si istituisce il Tavolo regionale del Terzo settore quale sede di confronto e di condivisione con il Terzo settore. Tra i compiti del Tavolo anche quello dell’Osservatorio regionale del Terzo settore, chiamato a contribuire allo studio delle dinamiche che interessano il terzo settore. La Regione pertanto, promuove il ruolo delle articolazioni regionali delle reti associative in quanto soggetti idonei a svolgere in maniera efficace le funzioni di rappresentanza, coordinamento e supporto ai propri associati, in relazione alle politiche e ai contesti regionali. La Regione promuove, quindi, anche i CSV (Centri di servizio per il volontariato) nel loro fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari sul territorio regionale.



Redazione










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