Nel corso della votazione dell’articolato del disegno di legge in materia di promozione dell’attività degli enti di Terzo settore, sono stati presentati un emendamento ed un sub emendamento al fine di modificare la legge regionale 9 febbraio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), che però sono stati respinti durante la votazione a scrutinio segreto richiesta dall’opposizione.
Nello specifico, con l’emendamento presentato dai consiglieri di minoranza (primo firmatario il consigliere Antonio Scalera) e respinto con 21 a favore e 7 contrari, si intendeva sostituire il comma relativo all’ineleggibilità dei sindaci in carica, prevedendo che le cause d'ineleggibilità non avessero effetto se gli interessati si fossero dimessi dalla carica non oltre quarantacinque giorni dalla data delle ultime elezioni regionali espletate e che nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale prima dell'ultimo semestre del quinquennio, le dimissioni avrebbero dovuto avere luogo entro e non oltre sette giorni dalla data di scioglimento.
Mentre, con il sub emendamento presentato dal consigliere Antonio Tutolo, respinto con 28 voti contrari e 16 favorevoli, si chiedeva l’abrogazione dell’articolo 219 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42 (legge di stabilità regionale) e per l’effetto si ripristinava il contenuto preesistente del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, nei seguenti termini: “le cause di ineleggibilità non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature”. Si voleva ripristinare, dunque, la norma statale preesistente.